Indice contenuti
- Le 3 tipologie di vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 134 del del D.Lgs 42/2004
- Come verificare la presenza di un vincolo paesaggistico
- Cos’è il vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 134 lettera a del D.L. 42/2004
Le 3 tipologie di vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 134 del del D.Lgs 42/2004
Art. 134 lett. a, b, c
1) Vincolo Paesaggistico ai sensi dell’art. 134 lett. a del D. Lgs 42/2004:
- gli immobili e le aree di cui all’articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 ((così sostituito da art. 12 del D.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato da art. 2 del D.lgs. n. 63 del 2008)
Art. 136
2) Vincolo Paesaggistico ai sensi dell’art. 134 lett. b del D. Lgs 42/2004:
- le aree di cui all’articolo 142 (così sostituito da art. 12 del D.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato da art. 2 del D.lgs. n. 63 del 2008)
Art. 142
3) Vincolo Paesaggistico ai sensi dell’art. 134 lett. c del D. Lgs 42/2004:
- gli ulteriori e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.
Art. 143
Art. 156
Come verificare la presenza di un vincolo paesaggistico
Oltre a consultare le carte del Piano Paesaggistico Regionale per sapere con esattezza se un’area sia sottoposta o meno a vincolo paesaggistico, il cittadino ha la possibilità di richiedere il Certificato di sussistenza di vincolo paesaggistico all’ufficio competente della rispettiva Provincia o della Regione di appartenenza.
Il vincolo paesaggistico, comporta la richiesta di un’autorizzazione, che non rilascia l’autorizzazione sempre e comunque, ma solo se quell’opera o costruzione non intacca il valore, il pregio.
Cos’è il vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 134 lettera a del D.L. 42/2004
Il vincolo paesaggistico è un limite previsto dalla legislazione italiana fin dal 1939, istituito con l’apposita Legge n. 1497 successivamente sostituita nel 1999 dalla Legge n. 490, ed in ultimo, dal Decreto Urbani (D. Lgs. n. 42 del 2004)
Il Vincolo paesaggistico viene di norma imposto “su bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze” (punto 4, art. 1 L. 1497/39) o su immobili di particolare valore storico, ambientale o culturale.
Il fine di questo strumento è quello di tutelare le aree di maggior pregio paesaggistico, mitigando o vietando l’inserimento di opere edilizie e di infrastrutture in questi contesti.
- Codice beni culturali aggiornato – D.Lgs 42/2004
- Codice beni culturali Gelardi – D.Lgs n. 42/2004.pdf