Silenzio assenso abrogato con sentenza n.155/2021 Corte Costituzionale

La sentenza n. 155 del 2021, emessa dalla Corte Costituzionale, ha affermato che “l’art. 46, comma 2, ultimo periodo, della legge Reg. Siciliana n. 17 del 2004 (che prevede il silenzio-assenso) deve considerarsi abrogato a partire dal 26 aprile 2011, cioè dal momento di entrata in vigore della legge Reg. Sicilia n. 5 del 2011.”

L’art. 46 della l.r. 17/2004 dispone che:

“1. Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesaggstico o su immobili di interesse storico-artistico sono rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme specifiche dalle competenti Soprintendenze entro il termine perentorio di 120 giorni.

2. Le competenti Soprintendenze possono interrompere i termini dei 120 giorni solamente una volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni. Alla presentazione della documentazione richiesta gli uffici avranno l’obbligo entro i successivi 60 giorni di esprimere un proprio parere. Trascorso il termine perentorio di cui sopra si intende reso in senso favorevole.”


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